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 Organizations / Italia / ItLUG / 3766
3765  |  3767
Subject: 
Re: Striscione: imposte e gabelli
Newsgroups: 
lugnet.org.it.itlug
Date: 
Mon, 24 Apr 2006 09:38:27 GMT
Viewed: 
1934 times
  
In lugnet.org.it.itlug, Marco Chiappa wrote:
   Approvato anche dal sottoscritto!

Per quanto riguarda i costi pubblicitari per Ballabio: 0.

Lo striscione di ItLUG non può essere soggetto all’imposta di pubblicità, le uniche imposte che potrebbero esserci sono quelle legate al diritto sull’affissione, comunque non applicabili se l’esposizione dello stesso avviene in un luogo privato.



L’imposta di pubblicità è stata istituita dal Testo unico della finanza locale (Tufl) e, successivamente, oggetto di profonda revisione ad opera del Dlgs n. 507/1993. Preliminarmente, occorre precisare che per pubblicità si intende ogni forma di presentazione di idee, beni e servizi, attuata mediante supporti specifici, al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o un’organizzazione: la pubblicità, quindi, è diretta a creare, stimolare e orientare determinati consumi, facendo conoscere l’esistenza di un prodotto o di un’azienda e promovendo la vendita di beni o la prestazione di servizi da essa prodotti o offerti.

Il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità è individuato dall’articolo 5 del Dlgs n. 507/93 e si compone di due elementi:

1. la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi visibile (“componente informativa”). La diffusione deve essere effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni

2. la promozione della domanda di beni o servizi o miglioramento dell’immagine del soggetto pubblicizzato (“componente persuasiva”).

Dalla componente informativa discende che:
  • non sono soggette al tributo le comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, essendo queste soggette al diritto sulle pubbliche affissioni

  • il messaggio deve essere reso accessibile a una massa indiscriminata di soggetti. A tal fine, la pubblicità deve essere effettuata in un luogo pubblico (accessibile in qualsiasi momento a tutti, senza alcuna limitazione e condizione, ma anche attraverso il pagamento di un biglietto), aperto al pubblico (anche se l’accesso è consentito solo in determinati orari) o esposto al pubblico (luogo privato o nel quale, comunque, non è ammesso il pubblico, situato in modo tale da consentire di vedere o sentire ciò che in esso si trova o avviene).
Un ampliamento di tale concetto è contenuto nella risoluzione n. 146/E/1995, per la quale “luogo pubblico è anche un ambiente privato la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto”.

Ai fini della corretta individuazione dell’oggetto dell’imposizione, occorre introdurre la distinzione sui diversi veicoli pubblicitari e precisamente:
  • gli strumenti di pubblicità diretta (volantini, opuscoli, cataloghi e, più in generale, tutto ciò che viene consegnato a mano o per posta, compresa quella elettronica o via telefono)

  • gli strumenti di pubblicità esterna (affissioni, insegne, cartelloni, eccetera)

  • gli strumenti di comunicazione di massa (radio, televisione, stampa, Internet, eccetera).
L’articolo 1 del Dlgs n. 507/1993 sottopone a tassazione la pubblicità esterna, mentre il successivo articolo 15 si occupa di quella diretta: entrambe le norme, pertanto, escludono dall’oggetto del tributo la pubblicità radiotelevisiva e quella effettuata per mezzo della stampa quotidiana o periodica. La ragione di tale esclusione, come spiegano le risoluzioni n. 169/E/1996 e n. 45/E/1995, risiede nel riferimento al carattere “locale” del tributo, non assicurato dal messaggio diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione di massa che si rivolgono alla collettività.

I messaggi pubblicitari, per essere oggetto di tassazione, devono essere diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o devono essere finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Tale precisazione, contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 del Dlgs n. 507/1993, ha posto fine alle numerose controversie emerse in ordine all’imponibilità della pubblicità non lucrativa che, pertanto, ora resta esclusa dalla tassazione, non costituendo manifestazione di capacità contributiva, contrariamente a quanto previsto dal previgente Dpr n. 639/1972.


Saluti legislativi :-)

Luca



Message is in Reply To:
  Re: Striscione: versione definitiva?
 
Approvato anche dal sottoscritto! Per quanto riguarda i costi pubblicitari per Ballabio: 0. Lo striscione lo metterei all'interno in quanto all'esterno dovrebbero esserci già gli striscioni di richiamo all'evento fatti dalla pro-loco. Ciao Marco (19 years ago, 24-Apr-06, to lugnet.org.it.itlug)

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