Subject:
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Re: Striscione: imposte e gabelli
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Newsgroups:
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lugnet.org.it.itlug
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Date:
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Mon, 24 Apr 2006 09:38:27 GMT
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Viewed:
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1934 times
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In lugnet.org.it.itlug, Marco Chiappa wrote:
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Approvato anche dal sottoscritto!
Per quanto riguarda i costi pubblicitari per Ballabio: 0.
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Lo striscione di ItLUG non può essere soggetto allimposta di pubblicità, le
uniche imposte che potrebbero esserci sono quelle legate al diritto
sullaffissione, comunque non applicabili se lesposizione dello stesso avviene
in un luogo privato.
Limposta di pubblicità è stata istituita dal Testo unico della finanza locale
(Tufl) e, successivamente, oggetto di profonda revisione ad opera del Dlgs n.
507/1993. Preliminarmente, occorre precisare che per pubblicità si intende ogni
forma di presentazione di idee, beni e servizi, attuata mediante supporti
specifici, al fine di orientare linteresse del pubblico verso un prodotto, una
persona o unorganizzazione: la pubblicità, quindi, è diretta a creare,
stimolare e orientare determinati consumi, facendo conoscere lesistenza di un
prodotto o di unazienda e promovendo la vendita di beni o la prestazione di
servizi da essa prodotti o offerti.
Il presupposto per lapplicazione dellimposta sulla pubblicità è individuato
dallarticolo 5 del Dlgs n. 507/93 e si compone di due elementi:
1. la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o da tali luoghi visibile (componente informativa). La diffusione
deve essere effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche,
diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni
2. la promozione della domanda di beni o servizi o miglioramento
dellimmagine del soggetto pubblicizzato (componente persuasiva).
Dalla componente informativa discende che:
- non sono soggette al tributo le comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, essendo queste soggette al diritto sulle pubbliche affissioni
- il messaggio deve essere reso accessibile a una massa indiscriminata di soggetti. A tal fine, la pubblicità deve essere effettuata in un luogo pubblico (accessibile in qualsiasi momento a tutti, senza alcuna limitazione e condizione, ma anche attraverso il pagamento di un biglietto), aperto al pubblico (anche se laccesso è consentito solo in determinati orari) o esposto al pubblico (luogo privato o nel quale, comunque, non è ammesso il pubblico, situato in modo tale da consentire di vedere o sentire ciò che in esso si trova o avviene).
Un ampliamento di tale concetto è contenuto nella risoluzione n. 146/E/1995, per
la quale luogo pubblico è anche un ambiente privato la cui accessibilità è
esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una determinata
categoria di aventi diritto.
Ai fini della corretta individuazione delloggetto dellimposizione, occorre
introdurre la distinzione sui diversi veicoli pubblicitari e precisamente:
- gli strumenti di pubblicità diretta (volantini, opuscoli, cataloghi e, più in generale, tutto ciò che viene consegnato a mano o per posta, compresa quella elettronica o via telefono)
- gli strumenti di pubblicità esterna (affissioni, insegne, cartelloni, eccetera)
- gli strumenti di comunicazione di massa (radio, televisione, stampa, Internet, eccetera).
Larticolo 1 del Dlgs n. 507/1993 sottopone a tassazione la pubblicità esterna,
mentre il successivo articolo 15 si occupa di quella diretta: entrambe le norme,
pertanto, escludono dalloggetto del tributo la pubblicità radiotelevisiva e
quella effettuata per mezzo della stampa quotidiana o periodica. La ragione di
tale esclusione, come spiegano le risoluzioni n. 169/E/1996 e n. 45/E/1995,
risiede nel riferimento al carattere locale del tributo, non assicurato dal
messaggio diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione di massa che si
rivolgono alla collettività.
I messaggi pubblicitari, per essere oggetto di tassazione, devono essere
diffusi nellesercizio di unattività economica, allo scopo di promuovere la
domanda di beni o servizi o devono essere finalizzati a migliorare limmagine
del soggetto pubblicizzato. Tale precisazione, contenuta nel comma 2
dellarticolo 5 del Dlgs n. 507/1993, ha posto fine alle numerose controversie
emerse in ordine allimponibilità della pubblicità non lucrativa che, pertanto,
ora resta esclusa dalla tassazione, non costituendo manifestazione di capacità
contributiva, contrariamente a quanto previsto dal previgente Dpr n. 639/1972.
Saluti legislativi :-)
Luca
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Message is in Reply To:
| | Re: Striscione: versione definitiva?
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| Approvato anche dal sottoscritto! Per quanto riguarda i costi pubblicitari per Ballabio: 0. Lo striscione lo metterei all'interno in quanto all'esterno dovrebbero esserci già gli striscioni di richiamo all'evento fatti dalla pro-loco. Ciao Marco (19 years ago, 24-Apr-06, to lugnet.org.it.itlug)
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